La riforma delle carriere introdotta con la fonte normativa in oggetto menzionata ha lasciato un grosso scontento tra il personale rappresentato per le numerose sperequazioni creatasi tra colleghi della stessa categoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. La situazione degli App. Sc. + 8 che hanno frequentato i corsi Sovrintendenti (16°, 17°, 18° e successivi) conseguendo il grado in data anteriore al 01/10/2017 che si sono visti attribuire un parametro più basso rispetto a quello di cui avrebbero goduto restando App.Sc. +8 e/o frequentando il corso in argomento in data successiva;
  2. I sovrintendenti che per effetto della passata normativa hanno dovuto affrontare la seconda e terza valutazione (8/9 anni) mentre i loro colleghi, per effetto del decreto 95/2017, passeranno in soli 5 anni nei gradi della categoria sovrintendenti, permettendo così a tutti di raggiungere la qualifica apicale di Brig. Capo Q.S. Inoltre restano evidenti le penalizzazioni per il transito al ruolo ispettori.
  3. Gli ispettori Marescialli aiutanti – 8 e i Marescialli Capi + 10 presenti in aliquota al 31/12/2016,già “bloccati”per effetto di una normativa rivelatasi inefficiente e poco funzionale, non si sono visti riconoscere in sede di riforma alcun vantaggio né tantomeno sono stati destinatari di alcuna normativa transitoria che riconoscesse loro alcuni degli anni passati nel grado, almeno anche solo come decorrenza giuridica, in maniera che una parte di essi fosse “spendibile” per l’avanzamento a Luogotenente, a differenza di quanto accaduto per i Marescialli Aiutanti + 8 per l’avanzamento alla qualifica apicale di Lgt. C.S..

Alla luce di quanto sopra molti militari hanno già adito le vie legali al fine di far rilevare, nelle sedi competenti, la manifesta illogicità e la disparità di trattamento tra tutti i destinatari della norma in parola.

Il principio fondante su cui questa associazione sindacale basa il suo quotidiano operare è che: nel momento in cui siano i giudici a rilevare le incongruità di una norma o di un provvedimento e, quindi, ne ordinino la nullità e/o la riforma, il solo fatto di essere stati costretti a ricorrere ad organi giurisdizionali rappresenta, di per sé, già una sconfitta per tutti le parti in causa.

Si auspica, pertanto, che l’esecutivo nell’esercitare la delega ottenuta dal Parlamento (termine il 30/09/2019) risolva le criticità emerse dall’applicazione pratica del decreto 95/2017 (c.d. “riforma delle carriere”) e che, nello specifico, si orienti a legiferare nella direzione di apportare correttivi finalizzati:

  1. Ad attribuire agli App. sc. + 8che hanno conseguito il nuovo grado di V.B. in data anteriore al 01/10/2017 (corsi 16°, 17°, 18°, 19°, 20°) il parametro stipendiale 121,50, previsto per gli App. Sc. + 8 dopo l’entrata in vigore del decreto 95/2017, in luogo dell’attribuito parametro 116,75, o, quantomeno di attribuirea tale personale un assegno “ad personam”che copra la differenza tra i predetti parametri, da riassorbirsi nel corso dei vari avanzamenti. Ciò è tanto più urgente se si considera che alcuni neo sovrintendenti, provenienti dagli App. sc. “QS”, nominati in data successiva al 01/10/2017, godono del parametro 121,50;
  • A riconoscereal personale della categoria Sovrintendenti, che per effetto della passata normativa hanno dovuto affrontare laseconda e terza valutazione(8/9 anni); mentre i loro colleghi, per effetto del decreto 95/2017, passeranno in soli 5 anni nei gradi della categoria sovrintendenti; tali anni eccedenti, considerandoli utili per l’attribuzione della “”Qualifica Speciale””, permettendo così a tutti di raggiungere la qualifica apicale di Brig. Capo “Q.S.” analogamente a quanto previsto nel citato decreto 95/2017 ai Marescialli Aiutanti + 8;
  • A riconoscereal personale della Categoria Ispettori, che prima dell’entrata in vigore del citato decreto 95/2017, si trovava nella situazione di:
  • Maresciallo Aiutante – 8: vengano riconosciuti anni di decorrenza giuridica, analogamente a quanto accaduto nella passata riforma del 1995, anche per sterilizzare la loro perdita di apicalità, riducendo, di fatto, gli 8 anni previsti nel grado per essere valutati al grado apicale di Lgt., analogamente a quanto già previsto per gli esecutori della Banda Musicale del Corpo (permanenza di 4 anni nel grado di Maresciallo Aiutante);
  • Maresciallo Capo + 8: inserito nel quadro di avanzamento al 31/12/2016 e promosso al grado di Maresciallo Aiutante, ope legis, nelle tre decorrenze 01/01/2017, 01/04/2017 e 01/07/2017, come decorrenza giuridica nel grado di M.A. gli anni eccedenti i 10 passati nel grado di Maresciallo Capo, contemperando tale esigenza con il quadro matricolare personale di ognuno, al fine di ridurre la permanenza nel grado per l’avanzamento a Lgt. e per superare la sperequazione derivante dal fatto che i Marescialli Capo (72° corso ordinario e corsi accodati della Scuola Ispettori e Sovrintendenti) aventi decorrenza di grado 2008, inseriti per la prima volta in avanzamento nel quadro al 31/12/2016, siano stati promossi con la medesima decorrenza di colleghi molto più anziani risultati “bloccati” non per personale demerito ma per effetto di una pregressa normativa rivelatasi inefficiente e poco funzionale tant’è vero che è stato necessario riformarla.
  • Riservarenelle successive procedure di valutazione a Lgt. i posti che attualmente stanno avanzando, per mancanza di personale avente i requisiti richiesti, rispetto ai 590 messi in valutazione, al fine di non creare un ulteriore “imbuto”nell’avanzamento al grado vertice della categoria Ispettori e sfruttare pienamente gli organici che la normativa in questa fase offre, analogamente a quanto già accaduto per le valutazioni al grado di Maggiore del soppresso Ruolo Speciale degli Ufficiali del Corpo.

 Giova rimembrare che gli istituti richiesti fanno il paio e sono stati già previsti per i Marescialli aiutanti + 8 che si sono visti riconoscere gli anni eccedenti passati nel grado di Maresciallo Aiutante utili e riconosciuti per l’attribuzione apicale delle “cariche speciali” ai Lgt., grado che nel frattempo avevano conseguito con automatismo “ope legis”.

LA SEGRETERIA NAZIONALE SIM G. di F.