Al: COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Si rappresenta a Codesto Ufficio che sono pervenute a questa sigla sindacale specifiche criticità circa l’assegnazione del Fondo per l’Efficienza per i Servizi Istituzionali.

In ottemperanza alle direttive emanate dal Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanza e considerata la disposizione impartita ai propri Comandi/Reparti con circolare nr. 78692/2019/152 del 14/03/2019 da parte di codesto Ufficio del Comando Generale, e tenuto conto delle finalità a tutela dei propri associati di questo Sindacato italiano Militari – Guardia di Finanza, si evidenzia, in particolare che ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze, con distinti decreti, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell’articolo 59 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, determinano i criteri per la destinazione, l’utilizzazione delle risorse indicate al comma 1[1], disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti dal medesimo articolo 53 (efficienza dei servizi istituzionali).

Dall’esame del punto 3, lett. b. della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale – Ufficio Trattamento Economico – avente ad oggetto il “Decreto ministeriale sul fondo per l’efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative”, si evince, in particolare, che sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:

  • i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
  • i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestate;
  • i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2018;
  • i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;
  • le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28.12.2015, n. 208.

L’articolo 9 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, prevede, invece, che:

  1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:
  2. I giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell’anno solare, anche in più di un reparto;
  3. I giorni di assenza per riposo compensativo nonché quelli ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 15.03.2018, n. 39.
  4. Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal comma 1 si configura come giorno di assenza

 Per quanto sopra, dalla comparazione delle suddette norme ministeriali, si evidenzia un’ingiusta disparità tra i criteri di attribuzione de quibus, poiché le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità non rientrano, per i militari del Corpo, nel computo delle giornate di presenza in servizio.

 In attesa di un tempestivo intervento al riguardo, e di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

[1]Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 “Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all’articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella “A” allegata al presente decreto:

  1. a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
  2. b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 43, comma 4, del presente decreto”.