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Il SIM – Guarda di Finanza ha rilevato che con sentenza n. 385/2022 (divenuta definitiva), il TAR Liguria, ritenendo «evidente come, stante l’art. 43 comma 1 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al riposo settimanale debba intendersi sia – di norma – la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso – sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio. Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale», ha condannato «il Ministero dell’economia e delle Finanze a corrispondere al ricorrente l’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dal 26.1.2010, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per quanto sopra esposto – in attesa del recepimento della sentenza de qua da parte del Corpo – al fine di consentire al personale interessato il recupero delle indennità spettanti, il S.I.M. Guardia di Finanza ha predisposto un’apposita istanza scaricabile online (guarda collegamenti sotto), quale atto di costituzione in mora ad effetto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza, salvis juribus. Nell’ipotesi di diniego, i nostri legali valuteranno la possibilità di esperire ricorso.