Accordo di collaborazione tra SIM Guardia di Finanza e Studio Legale Petruzzelli & Partners
Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra SIM Guardia di Finanza e Studio Legale Petruzzelli & Partners – lo Studio Legale che ha ottenuto la storica sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizione Puglia nr. 207/2020 – finalizzato a promuovere, in forma collettiva, il giudizio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata istituzione della previdenza complementare per il personale in servizio e in quiescenza del Comparto Sicurezza‐Difesa e Soccorso Pubblico.
Grazie a questo accordo il SIM GdF può garantire a tutti i suoi iscritti o futuri iscritti la possibilità di aderire al ricorso.
Gli interessati potranno scaricare la Modulistica necessaria (mandato, scheda informativa, conferimento di incarico, privacy) posta in fondo alla presente nota informativa.
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Come noto, la riforma Dini (legge n. 335/1995) è intervenuta sul sistema pensionistico nel suo complesso, strutturandolo in due “pilastri”, il primo, rappresentato dalla previdenza obbligatoria, la quale assicura la pensione di base, e il secondo destinato a mitigare l’impatto del sistema contributivo sull’importo degli assegni di pensione dei lavoratori, costituito dalla previdenza complementare, la quale, attraverso l’adesione volontaria e collettiva a forme pensionistiche alternative, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva. Vi è da dire che laddove per il settore privato e per quello pubblico contrattualizzato i fondi pensione sono stati regolarmente istituiti e sono, oggi, operativi, per il Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico ciò non è avvenuto. Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia (sentenza n. 207 del 18 maggio 2020), la mancata attivazione del secondo pilastro ha arrecato un danno ai lavoratori del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico, che è stato riconosciuto anche risarcibile, indicando un metodo che si riferisce all’ipotesi di rendimento dei contributi, nel caso fossero stati versati sui fondi al tempo della riforma, prendendo a riferimento i rendimenti dei fondi esistenti relativi ai dipendenti pubblici [nella citata sentenza si legge che “… la metodologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo”]. Inoltre, sempre la predetta sentenza afferma che la mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte al Ministero di cui i lavoratori sono (o sono stati) dipendenti. Questo storico risultato, al momento, è stato ottenuto unicamente dallo Studio Legale Petruzzelli & Partners di Bari, a mezzo del patrocinio dello scrivente difensore. Tanto premesso, il sottoscritto si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel ricorso collettivo in oggetto e si impegna a offrire esclusivamente per il Sindacato S.I.M. Guardia di Finanza, per le proprie prestazioni professionali, le seguenti condizioni economiche agevolate: ADERENTE ISCRITTO AL SINDACATO 1 – per la fase di avvio del giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, compenso di euro 95,00 (novantacinque/00), da corrispondere contestualmente al conferimento dell’incarico, onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati; 2 – solo in caso di esito favorevole del giudizio di primo grado, con passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, null’altro sarà dovuto dall’Aderente, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte. ADERENTE NON ISCRITTO AL SINDACATO 1 – per la fase di avvio del giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, compenso di euro 100,00 (cento/00), da corrispondere contestualmente al conferimento dell’incarico, di cui euro 95,00 (novantacinque/00), a titolo di compenso, onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, e euro 5,00 (cinque/00), a titolo di quota di adesione al Sindacato; FASE DI APPELLO – IN ENTRAMBI I CASI, DI ADERENTE ISCRITTO O DI ADERENTE NON ISCRITTO 1 • per il giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla controparte o per la proposizione di appello avverso sentenza di primo grado in tutto o in parte sfavorevole all’Aderente (solo dopo attenta valutazione dell’opportunità), compenso di euro € 100,00 (cento/00), onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, da corrispondere contestualmente al conferimento dell’incarico per il secondo grado; 2 • in caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall’Aderente un compenso a saldo, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi alla Giustizia amministrativa di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall’aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e non potrà comunque essere superiore al 5% dell’ammontare dell’eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi null’altro dovrà all’Avvocato. Sicuro di una Vostra attenta valutazione della proposta, resto a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o necessità. In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Vuoto
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Due parole in merito alla Sentenza del 18 Maggio 2020 della Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Regione Puglia, sulla MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE, che potrebbe riguardare fino a 540.000 lavoratori delle Forze dell’Ordine in Italia.
Si può ottenere un risarcimento danni per la mancata istituzione della previdenza complementare per i lavoratori del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico?
La storica sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 207 del 18 maggio 2020 ottenuta unicamente dallo Studio Legale Petruzzelli & Partners, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Pierpaolo Petruzzelli, continua a essere un pilastro e un precedente valido anche dinanzi al Giudice amministrativo, a cui la Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 22807 del 20 ottobre 2020 ha devoluto la competenza a decidere sulla domanda risarcitoria. Solo la sentenza pugliese sulla mancata attivazione della previdenza complementare ha espresso una formula precisamente esplicata per la quantificazione del danno per la mancata attivazione della previdenza complementare. Sentenza vinta opportunamente dallo studio legale Petruzzelli&partners, primo in Italia. Contatta per maggiori informazioni e scrivi a: info@studiopetruzzelli.com
Articolo esaustivo dal sito dell'Avv. Petruzzelli:
Video esplicativo
Cosa succede dopo la sentenza 73, depositata il 5 marzo 2021, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti
Approfondimento dell’Avv. Francesca Marzocca.
Con la sentenza n. 73, depositata il 5 marzo 2021, la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ha definito i giudizi di impugnazione, poi riuniti, proposti rispettivamente dal Ministero della Difesa e dall’Inps avverso la ormai famosa sentenza n. 207 del 18 maggio 2020 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia – storico risultato, quest’ultimo, ottenuto solo dallo Studio Legale Petruzzelli & Partners. È doveroso spendere qualche parola circa la sentenza del giudizio di appello. Con la predetta sentenza è stato, solo e soltanto, dichiarato il difetto di giurisdizione della Giustizia adita sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 22807 pubblicata il 20 ottobre 2020), che ha stabilito che deve essere il T.A.R. a decidere i ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Dire sic et simpliciter che sono stati accolti gli appelli proposti dal Ministero della Difesa e dall’Inps, riportando pedissequamente il P.Q.M. della sentenza – come qualcuno potrebbe essere indotto a fare – è fuorviante e assolutamente limitativo, quasi a voler far soffermare l’attenzione solo sull’accoglimento dell’appello senza spiegare le motivazioni contenute della sentenza. In questo caso, però, l’accoglimento dell’appello, nei termini di declaratoria di difetto di giurisdizione, è una vittoria, perché era l’unico risultato “positivo” che si doveva ottenere alla luce del recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, come, peraltro, questa difesa – ça va sans dire – ne ha doverosamente dato atto nelle proprie memorie difensive. Sul merito della questione, il Giudice dell’Appello non ha assolutamente preso posizione, lasciando così inalterati i principi affermati, in sostanza, dal Giudice contabile di primo grado. Resta quindi completamente valido e anzi riaffermato il principio della Sentenza n. 207 del 18 maggio 2020 della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale della Puglia: il risarcimento per la mancata attivazione della pensione complementare per tutti i dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, cioè Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sarà ora nostro compito far sì che gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione si conservino nei successivi giudizi amministrativi. Per qualsiasi informazione o dubbio in merito alla sentenza o alla propria personale situazione previdenziale, vi preghiamo di contattarci: info@studiopetruzzelli.com
Link del sito dello studio: www.studiopetruzzelli.com