Statuto dell’Associazione sindacale “S.I.M. Guardia di Finanza

TITOLO I

Costituzione e scopi del S.I.M. Guardia di Finanza

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

Il S.I.M. Guardia di Finanzaè costituito tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di ogni ruolo e categoria della Guardia di Finanza aderente al presente Statuto.

Il logo grafico del S.I.M. Guardia di Finanzaè riprodotto nell’allegato A) del presente statuto ed è sempre accompagnato dalla dizione “S.I.M. Guardia di Finanza”.

La sigla e il simbolo S.I.M. Guardia di Finanzaappartengono esclusivamente al S.I.M. Guardia di Finanzae possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

La sede centrale del S.I.M. Guardia di Finanza è a Roma in Viale Parioli n. 55.

Articolo 2 – (Finalità)

Il S.I.M. Guardia di Finanza non persegue fini di lucro, è soggetto a rendiconti annuali e persegue le seguenti finalità:

a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;

b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa – gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Guardia di Finanza, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;

c) rappresentare gli interessi del personale della Guardia di Finanza, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria nonché dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;

d) salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del S.I.M. Guardia di Finanza da qualsiasi condizionamento esterno ed interno nonché l’estraneità alle competizioni politiche e amministrative;

e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l’armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;

f) promuovere la solidarietà, l’etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale della Guardia di Finanza, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico;

g) garantire l’elettività delle cariche, il divieto di immediata rieleggibilità di chi abbia svolto per intero il mandato triennale e la tutela degli interessi di tutti gli iscritti.

È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

Il sindacato è estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello. È fatto divieto al S.I.M. GUARDIA DI FINANZA ed ai suoi iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali non militari.

Tutte le cariche sono elettive ed hanno durata massima di tre anni. In riferimento a ciascuna carica, sussiste il divieto di immediata rieleggibilità.

Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)

Il S.I.M. GUARDIA DI FINANZA salvaguarda l’indipendenza e l’autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna e/o organica alla pubblica amministrazione.

Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)

Il S.I.M. GUARDIA DI FINANZA, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può relazionarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale militare ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini.

Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità coincidano con i principi statutari e con gli interessi professionali dei dipendenti della Guardia di Finanza.

TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale del S.I.M. Guardia di Finanza

Articolo 5 – (Organizzazione)

Il S.I.M. GUARDIA DI FINANZA è strutturato nei seguenti livelli territoriali:

  • Organizzazione Locale
  • Organizzazione Provinciale
  • Organizzazione Regionale
  • Organizzazione Nazionale.

Articolo 6 – (Strutture Organizzative Territoriali)

Le strutture territoriali del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:
a) la Segreteria di Sezione;
b) il Consiglio Provinciale;
c) la Segreteria Provinciale;
d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
e) il Consiglio Regionale;
f) la Segreteria Regionale;
g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 – (Struttura Organizzativa Centrale)

La struttura centrale del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA è composta dai seguenti organi:
a) il Congresso Nazionale
b) l’Ufficio di Presidenza;
c) la Segreteria Nazionale;
d) il Direttivo Nazionale;
e) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
f) il Consiglio Nazionale;
g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

Articolo 8 – (La Segreteria di Sezione)

La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.

La Segreteria Sezionale è composta:
a) dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione;
b) nelle Sezioni Locali aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.

Il Segretario di Sezione:
a) svolge l’attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;
b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
c) cura il proselitismo ed il tesseramento;
d) vigila ed è responsabile dell’osservanza dello Statuto.

Articolo 9 – (Il Consiglio Provinciale)

Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l’altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.

Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l’approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l’anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.

Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell’ambito provinciale è superiore a 350.

Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito all’inizio del Congresso.

Articolo 10 – (La Segreteria Provinciale)

La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.

Cura l’attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.

Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

Nell’ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.

La Segreteria Provinciale è composta:
a) dal Segretario Generale Provinciale;
b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Provinciale;
c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9;

Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale. Esso coordina l’attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

Articolo 11 – (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l’approvazione.

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l’obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

Articolo 12 – (Il Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

Esamina per l’approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo per l’anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Esso è composto:
a) dai componenti la Segreteria Regionale;
b) dai Segretari Generali Provinciali;
c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per le Regioni fino a 4 province e 25 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all’inizio del Congresso.

Articolo 13 – (La Segreteria Regionale)

La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell’osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

Essa è composta:
a) dal Segretario Generale Regionale;
b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Regionale;
c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 9.

Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del Sindacato a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell’attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;

Il Segretario Generale Regionale coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell’ambito del territorio di competenza.

Articolo 14 – (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione regionale e verifica:
a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l’approvazione.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

TITOLO IV

Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

Articolo 15 – (L’Ufficio di Presidenza)

L’Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia, particolare lustro e risalto interno ed esterno al Sindacato ed alle sue finalità.

Egli rappresenta l’unità del Sindacato ed è il garante dell’osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.

Il Presidente del Sindacato prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale, ed alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.

Unitamente al Segretario Generale, il Presidente del Sindacato cura i rapporti con l’esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d’interesse nazionale nonché specifici rapporti con l’Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Articolo 16 – (La Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale attua la politica del Sindacato in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

I membri della Segreteria Nazionale sono incaricati a rappresentare il S.I.M. GUARDIA DI FINANZAnei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e possono intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio, nel caso in cui venga eventualmente introdotta per legge tale procedura di negoziazione della disciplina del lavoro.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.

I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

Essa è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dal Segretario Generale Aggiunto;
c) da un massimo di 9 Segretari Nazionali.

Il Segretario Generale è il rappresentante legale del Sindacato a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe;convoca e presiede la Segreteria Nazionale;coordina le attività della Segreteria Nazionale;convoca e presiede il Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale oltre agli Uffici di cui all’articolo 17 può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.

I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell’incarico ricevuto.

Garantiscono l’interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

Articolo 17 – (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)

  1. All’interno del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA sono istituiti l’Ufficio Studi, l’Ufficio Relazioni Esterne, l’Ufficio Disciplina, l’Ufficio Comunicazione ed Immagine e l’Ufficio Info-Europa, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del Sindacato in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. Al fine di garantire l’attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l’Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall’interno del Sindacato verso gli organi di informazione.
  1. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra gli iscritti ed i quadri sindacali del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA che possiedono particolari capacità professionali o a soggetti esterni al Sindacato. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l’incarico motivandolo.

Articolo 18 – (Il Direttivo Nazionale)

Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.

Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.

Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l’anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui all’articolo 17 e 16, punto 8.

I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.

Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l’organizzazione centrale e territoriale del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA.

Il Direttivo Nazionale è composto:
a) dall’Ufficio di Presidenza;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale
c) dai Segretari Generali Regionali;
d) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al Sindacato o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.I.M. GUARDIA DI FINANZA si articola.

Articolo 19 – (Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e l’altro.

È presieduto dal Presidente del Sindacato e si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
b) dai Segretari Generali Regionali;
c) da un massimo di ulteriori 40 componenti.

Articolo 20 – (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato.

Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.

È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
a) dal Presidente del Sindacato, che lo presiede;
b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 – (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della struttura centrale e verifica:
a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.

Il finanziamento del sindacato è alimentato dalle sole quote associative, da versare esclusivamente con delega sindacale.

TITOLO V

Elezioni, Congressi e Documentazione

Articolo 22 – (Elezioni e Congressi)

La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del S.I.M. GUARDIA DI FINANZAavviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni tre anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

L’elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del Sindacato avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

All’apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:
a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso.
b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso.
c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Articolo 23 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell’ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.

Gli iscritti della Sezione eleggono:
a) il Segretario;
b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 2 lett. a) e b) dell’articolo 8;
c) i delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 24 – (Il Congresso Provinciale)

Il Congresso Provinciale è composto:
a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.

Il Congresso elegge:
a) il Segretario Generale Provinciale;
b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 6 lett. b) e 7 dell’articolo 10;
c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c) dell’articolo 10;
d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 4 dell’articolo 9;
e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;
g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

Articolo 25 – (Il Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è composto:
a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Il Congresso Regionale elegge:
a) Il Segretario Generale Regionale;
b) il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 2, lettera b), e 3 dell’articolo 13;
c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lettera c), dell’articolo 13;
d) il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell’articolo 12;
e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell’articolo 14.

Articolo 26 – (Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato e si riunisce ogni tre anni.

Fissa gli indirizzi politici del Sindacato, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell’arco del triennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.

Il Congresso Nazionale è composto:
a) dall’Ufficio di Presidenza uscente;
b) dalla Segretaria Nazionale uscente;
c) dal Direttivo Nazionale uscente;
d) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
e) dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.

Esso elegge:
a) il Presidente
b) i due Vice Presidenti;
c) il Segretario Generale;
d) il Segretario Generale Aggiunto;
e) i Segretari Nazionali;
f) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. d) dell’articolo 18;
g) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell’articolo 19;
h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Articolo 27 – (Designazione di rappresentanti sindacali)

La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza – i propri rappresentanti sindacali del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA, in modo da assicurarne:
a) la rappresentatività e la funzionalità;
b) la competenza nelle materie da trattare;
c) l’assoluta indipendenza del Sindacato.

L’organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l’incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall’attività svolta.

Articolo 28 – (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

Qualora, tra un Congresso e l’altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall’organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo Nazionale.

L’organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l’obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;

La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

Articolo 29 – (Costituzione nuova struttura)

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale.

Dell’adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

TITOLO VII

Incompatibilità e Trasparenza

Articolo 30 – (Incompatibilità)

L’incompatibilità con il S.I.M. GUARDIA DI FINANZA, si determina in una delle condizioni appresso riportate:

a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio.

b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.

c) È incompatibile l’iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell’ambito del Sindacato S.I.M. GUARDIA DI FINANZA.

d) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 31 – (La Trasparenza)

Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture del sindacato S.I.M. GUARDIA DI FINANZA devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell’onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell’autonomia da interessi personali e competizioni politiche e amministrative.

È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 32 – (Sanzioni)

Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono:
a) il richiamo orale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al Sindacato;
d) l’espulsione dal Sindacato, accompagnata – se del caso – dal divieto di reiscrizione;

Nei confronti degli organi del sindacato, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del Sindacato;
b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all’organo competente per la valutazione dell’inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all’applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del Sindacato.

Articolo 33 – (Il Richiamo ed il rimprovero scritto)

La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall’organo superiore.

La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall’organo superiore ed aventi carattere di urgenza.

Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 34 – (La Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto al Sindacato)

Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall’organo superiore.

Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l’esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 35 – (L’Espulsione dal Sindacato)

Per i casi previsti dall’articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell’espulsione dal Sindacato.

La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell’iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l’esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 36 – (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture del sindacato)

Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell’organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all’esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 37 – (Il Commissariamento della struttura sindacale)

Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

Spetta al Segretario Generale del Sindacato provvedere all’esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

Articolo 38 – (I Ricorsi)

Il diritto della difesa nell’ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.

Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:
a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;

Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l’attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

Articolo 39 – (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

Lo stato d’accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.

Il ricorso, avverso lo stato d’accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

TITOLO X

Disposizioni Finali

Articolo 42 – (Disposizioni sul patrimonio del Sindacato)

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 111, comma 4 – quinques, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
a) durante la vita del Sindacato, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Il Sindacato non persegue scopi di lucro.

Articolo 43 (La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 44 (Norma finale)

È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del S.I.M. GUARDIA DI FINANZA di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l’assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto del Sindacato.

Il Sindacato non può essere costituito né può operare né raccogliere adesioni prima che sia stato rilasciato il preventivo assenso del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 1475 COM.

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